Legge 28.07.1961, n. 831
Titolo III - Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti
Gli insegnanti non di ruolo, dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, in base a titolo di abilitazione valido per gli insegnamenti di stenografia, dattilografia, calligrafia, canto corale, economia domestica, disegno, disegno tecnico, materie tecniche industriali ed agrarie nelle scuole di avviamento, nonché gli insegnanti tecnico-pratici in servizio in posti per i quali non esiste la relativa classe di concorso a posti di ruolo ordinario, sono collocati, a domanda, nei ruoli speciali transitori esistenti per detti insegnamenti nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole medie.
I posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi per gli insegnamenti e nelle scuole di cui al precedente comma saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le norme stabilite dalla tabella annessa al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e, per gli insegnanti tecnico-pratici, con i criteri previsti dagli artt. 1, 8, 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.
Al personale iscritto nei ruoli speciali transitori, secondo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le norme oggi in vigore per gli insegnanti inquadrati nei ruoli speciali transitori.
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