Legge 28.07.1961, n. 831
Titolo III - Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti
Le cattedre degli istituti di istruzione secondaria determinate ai sensi dell'art. 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli sono conferite, mediante concorsi per titoli ed esame, ai quali sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui si riferisce il concorso.
Ai concorsi a cattedre di scuole secondarie inferiori di cui al precedente comma, sono ammessi anche gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio di scuola tecnica e scuola professionale femminile, costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.
Ai Concorsi di cui al comma primo del presente articolo, limitatamente alle classi relative all'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento industriale agrario, sono ammessi anche gli insegnanti stabili in possesso dell'abilitazione di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, oppure di quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 226, nonché gli insegnanti non stabilizzati in possesso dell'abilitazione di cui alla citata legge n. 542, conseguita con non meno di sette decimi.
Le cattedre degli istituti di istruzione artistica, determinate ai sensi dell'art. 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli, sono con
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