Legge 28.07.1961, n. 831
Titolo III - Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti
Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che siano in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, maestro di laboratorio, istruttore pratico o insegnante tecnico-pratico, conseguita in concorsi per esami ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova, e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a «valente» possono, a domanda e in relazione ai posti disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici corrispondente alla idoneità posseduta.
Gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo nelle scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica, che in nessuno degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a «valente» e a «distinto», possono chiedere il passaggio nel ruolo superiore corrispondente all'idoneità posseduta.
Il personale di cui ai precedenti commi è collocato in graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale è chiesta l'assunzione in ruolo.
Coloro che per insufficienza di posti non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni del presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ci
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