Legge 04.01.1968, n. 15
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. 27.01.1968, n. 23)
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
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