Legge 04.01.1968, n. 15
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. 27.01.1968, n. 23)
Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.
Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché, apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
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