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Legge 20.05.1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (G.U. 27.05.1970, n. 131)

Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore

Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa 8

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. 9

8

Rubrica modificata dall'art. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333.

9

Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333.

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