Legge 20.05.1970, n. 300
Titolo II - Della libertà sindacale
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
Il pretore 11 , su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Ora tribunale in composizione monocratica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.
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