Legge 20.05.1970, n. 300
Titolo II - Della libertà sindacale
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 18-26 gennaio 1990, n. 30, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
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