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Legge 20.05.1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (G.U. 27.05.1970, n. 131)

Titolo III - Dell'attività sindacale

Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

[a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;] 14

b) delle associazioni sindacali [non affiliate alle predette confederazioni] che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di lavoro applicati nell'unità produttiva. 15

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. 16

14

Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (G.U. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (G.U. 11 aprile 1995, n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a) nonché l'art. 19, primo comma, lettera b), limitatamente alle parole «non affiliate alle predette confederazioni» e alle parole «nazionali o provinciali», della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale.

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