Legge 20.05.1970, n. 300
Titolo V - Norme sul collocamento
[ARTICOLO ABROGATO]
[A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264].
Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
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