Legge 24.05.1970, n. 336
I dipendenti indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge 1 .
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.
Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli.
I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.
Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 8 luglio 1974, n. 261.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.