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Legge 24.05.1970, n. 336

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati. (G.U. 11.06.1970, n. 144)

Art. 3 -

I dipendenti indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge 1 .

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

1

Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 8 luglio 1974, n. 261.

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