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Legge 30.12.1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18.01.1972, n. 14)

Titolo I - Norme protettive

Art. 11 - 40

In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo 1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 , sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa.

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