IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 30.12.1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18.01.1972, n. 14)

Titolo I - Norme protettive

Art. 12 - 41 42

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

41

La sentenza Corte Costituzionale 11-24 marzo 1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 17, secondo comma, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione; b) l'illegittimità degli artt. 7, primo comma e 15 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.; c) l'illegittimità dell'art. 4, primo comma, lett. c), della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.