Legge 30.12.1971, n. 1204
Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18.01.1972, n. 14)
Titolo I - Norme protettive
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonché a quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge.
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Vedi ora art. 22 d.lgs. 26.03.2001, n. 151
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