IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 30.12.1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18.01.1972, n. 14)

Titolo II - Trattamento economico

Art. 13 - 43

13. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge. 44 .

44

"L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.