Legge 30.12.1971, n. 1204
Titolo II - Trattamento economico
13. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge. 44 .
Vedi ora art. 2 d.lgs. 26.03.2001, n. 151
Vedi ora art. 61 d.lgs. 26.03.2001, n. 151
Vedi ora art. 62 d.lgs. 26.03.2001, n. 151
"L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto
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