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Legge 30.12.1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18.01.1972, n. 14)

Titolo II - Trattamento economico

Art. 20 - 59

L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 25 maggio 1953, n. 568. 60

60

V. art. 12 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026.

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