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Legge 30.12.1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18.01.1972, n. 14)

Titolo III - Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciale 64

Art. 24 -

L'assegno di cui il precedente articolo è, rispettivamente, corrisposto in un'unica soluzione dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali competenti per territorio, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta giorni successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 ; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

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Titolo abrogato dall'art. 9, L. 29 dicembre 1987, n. 546

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