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Legge 30.12.1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18.01.1972, n. 14)

Titolo III - Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciale 65

Art. 25 -

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 23 si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 4.000 milioni;

b) con un contributo annuo:

di lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici, per unità iscritta alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

di lire 200 a carico dei titolari di imprese artigiane, per unità iscritta alle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

di lire 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico degli esercenti attività commerciale, titolari di imprese, appartenenti rispettivamente alla prima, seconda, terza quarta e quinta classe di reddito di cui all'articolo 38, primo comma, lettera c), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è corrisposto:

a) per lire 1.700 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue comunali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;

b) per lire 950 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue provinciali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;

c) per lire 1.350 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciale, che provvederà a ripartirlo tra le casse mutue provinciali in proporzione degli on

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