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Legge 30.12.1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18.01.1972, n. 14)

Titolo III - Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciale 66

Art. 26 -

All'onere derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 25 si provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione, per lire 2.000 milioni, del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

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Titolo abrogato dall'art. 9, L. 29 dicembre 1987, n. 546

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