Legge 30.12.1971, n. 1204
Titolo IV - Disposizioni varie, vigilanza e penalità
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Vedi ora art. 21 d.lgs. 26.03.2001, n. 151
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.