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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo I - Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

Art. 2 - Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso. 1

L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

1

Articolo sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (G.U. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 1, L. 19 gennaio 1985, n. 4.

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