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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo I - Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

Art. 4 - Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone. 3

La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia 4 .

3

Articolo così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (G.U. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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