D.P.R. 26.10.1972, n. 642
Titolo I - Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento
Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.
Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.
Articolo sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (G.U. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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