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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo I - Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

Art. 5 - Definizione di foglio, di pagina e di copia 5

Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.

5

Articolo sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (G.U. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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