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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo II - Modi di applicazione dell'imposta

Art. 13 - Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio 11

Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;

2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;

3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;

4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;

5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;

6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;

7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;

8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certi

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