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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo II - Modi di applicazione dell'imposta

Art. 14 - Speciali modalità di pagamento 12

Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.

L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso.

12

Articolo sostituito dall'art. 12, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (G.U. 31 dicembre 1982, n. 359).

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