D.P.R. 26.10.1972, n. 642
Titolo II - Modi di applicazione dell'imposta
1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di assicurazioni, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.
Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, e poi così modificato dall'art. 5, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
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