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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo II - Modi di applicazione dell'imposta

Art. 16 - Riscossione coattiva 19

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.

19

Articolo sostituito dall'art. 14, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (G.U. 31 dicembre 1982, n. 359).

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