D.P.R. 26.10.1972, n. 642
Titolo III - Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito 21 .
[Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267] 22 .
[Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio] 23 .
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