IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo IV - Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà

Art. 22 - Solidarietà 30

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto 31 .

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore 32 .

[Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le dà in uso a qualsiasi titolo è responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possib

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.