D.P.R. 26.10.1972, n. 642
Titolo V - Sanzioni
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.
Articolo così modificato da: art. 18, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955; art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332; art. 5, comma 1, lettera f), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473; art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
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