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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo V - Sanzioni

Art. 25 - Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio 35

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.

3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta. 36

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Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

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Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 settembre

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