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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo V - Sanzioni

Art. 26 - Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici 37

1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

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Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

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