D.P.R. 26.10.1972, n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)
Titolo V - Sanzioni
1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
37
Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.