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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo V - Sanzioni

Art. 27 - Violazioni costituenti reati

[Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con avviso per bollo o mediante l'uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell'imposta ove dovuta] 38 .

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.

38

Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

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