D.P.R. 26.10.1972, n. 642
Titolo V - Sanzioni
[ARTICOLO ABROGATO]
[Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e della allegata tariffa è soggetto alla pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000 per ciascuna infrazione].
La misura minima della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, mentre la misura massima è stata elevata unicamente dal citato art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. A norma dell'art. 10 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, le pene proporzionali non hanno limite massimo.
Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
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