D.P.R. 26.10.1972, n. 642
Titolo V - Sanzioni
[ARTICOLO ABROGATO]
[Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.
La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione].
Articolo così sostituito prima dall'art. 21, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (G.U. 31 dicembre 1982, n. 359) e poi abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
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