IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo V - Sanzioni

Art. 32 - Irreperibilità di valori bollati 43

È ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.

È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzioni amministrative.

43

Articolo così sostituito dall'art. 22, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (G.U. 31 dicembre 1982, n. 359). Successivamente l'ultimo comma è stato così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.