D.P.R. 26.10.1972, n. 642
Titolo V - Sanzioni
È ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.
Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.
Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzioni amministrative.
Articolo così sostituito dall'art. 22, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (G.U. 31 dicembre 1982, n. 359). Successivamente l'ultimo comma è stato così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.