D.P.R. 26.10.1972, n. 642
Titolo VI - Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni
Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire 46 .
Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione 47 .
Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta
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