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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo VII - Vendita dei valori bollati

Art. 39 - Distribuzione, vendita al pubblico e aggio 53

La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonché presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali 54 .

Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo 55 .

Le persone autorizzate alla

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