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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento

Capo I - Indennità di buonuscita

Art. 5 - Indennità spettante ai superstiti 5 6

In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle 7 8 .

Al coniuge superstite con orfani minorenni spetta l'indennità intera, salvo quanto previsto dal comma seguente.

Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'indennità è ripartita come segue:

se concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per cento all'orfano;

se concorrono più orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali, agli orfani.

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