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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento

Capo II - Assegno vitalizio

Art. 12 - Opzione

Il titolare di assegno vitalizio può optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza.

Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilità, ha facoltà di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti più favorevole.

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