D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio
Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento
Capo II - Assegno vitalizio
Il dipendente statale che, per il servizio già reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal servizio spetta al trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato.
Il titolare di assegno vitalizio di riversibilità perde il diritto nei casi che comportano la perdita della pensione statale di riversibilità.
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