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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento

Capo II - Assegno vitalizio

Art. 13 - Perdita del diritto

Il dipendente statale che, per il servizio già reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal servizio spetta al trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato.

Il titolare di assegno vitalizio di riversibilità perde il diritto nei casi che comportano la perdita della pensione statale di riversibilità.

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