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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento

Capo II - Assegno vitalizio

Art. 7 - Assegno spettante al dipendente

Il dipendente statale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità, senza diritto a pensione, consegue l'assegno vitalizio.

L'assegno è pari a tanti quarantesimi della base contributiva prevista dall'art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabile ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Si applica il terzo comma dell'art. 3. In ogni caso l'assegno non può essere inferiore a quello che spetterebbe al coniuge superstite, a norma dell'articolo seguente.

Al dipendente, titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche, come parte integrante dell'assegno, una rendita vitalizia costante di annue L. 30.000.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, i militari appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1, comma terzo, si considerano cessati dal servizio per età nei casi in cui essi vengono collocati in congedo per aver raggiunto il limite sino al quale possono essere mantenuti in servizio ai sensi delle disposizioni in vigore.

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