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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento

Capo II - Assegno vitalizio

Art. 8 - Assegno di riversibilità

In caso di morte del dipendente che non abbia maturato l'anzianità necessaria per far conseguire la pensione ai superstiti o che sia cessato dal servizio con diritto all'assegno di cui all'articolo precedente, conseguono l'assegno vitalizio di riversibilità, nell'ordine, il coniuge superstite e gli orfani, i genitori, i fratelli e sorelle, secondo le condizioni soggettive di cui alle norme sul trattamento di quiescenza statale.

Il diritto alla riversibilità sorge nel momento in cui, anche posteriormente alla morte del dante causa, si verificano tutte le condizioni prescritte.

In caso di morte di un congiunto avente diritto all'assegno vitalizio e nel caso di perdita di tale diritto, l'assegno si consolida in favore dei congiunti dello stesso ordine; ove questi manchino o nel caso di loro decesso o di perdita del diritto, subentrano i congiunti dell'ordine successivo.

Chi venga a trovarsi nelle condizioni previste per il conseguimento del diritto all'assegno di riversibilità dopo che lo abbia conseguito altro avente causa, anche di ordine successivo, non può far valere il proprio diritto sino a quando permanga quello del primo titolare.

La misura dell'assegno di riversibilità è determinata in base alla tabella annessa al presente testo unico; l'assegno è integrato da una rendita vitalizia costante di annue L. 27.000.

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