D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio
Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento
Capo II - Assegno vitalizio
Nei casi in cui per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio è prevista la domanda dell'interessato, il godimento dell'assegno non può avere decorrenza anteriore di oltre due anni dalla data di presentazione della domanda.
Le rate di assegno non riscosse si prescrivono nel termine di due anni; il termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato a conoscenza dell'interessato.
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