D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio
Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento
Capo III - Servizi computabili
Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
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