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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento

Capo III - Servizi computabili

Art. 17 - Servizi ricongiungibili

I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dall'istituto per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che dà luogo all'indennità di buonuscita prevista dal presente testo unico.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi predetti.

Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

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