D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio
Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento
Capo III - Servizi computabili
Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dall'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
Nel caso di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi del precedente art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso già effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.
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