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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento

Capo IV - Disposizioni comuni

Art. 20 - Cause di perdita del diritto

Il diritto all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione.

Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.

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