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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento

Capo IV - Disposizioni comuni

Art. 21 - Sequestro, pignoramento, cessione 9

L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.

Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

L'assegno vitalizio non può, comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge.

9

La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 1990, n. 340 (G.U. 25 luglio 1990, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS. Inoltre, con altra

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