D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio
Titolo III - Procedimento
L'indennità di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata d'ufficio.
A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suo i superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio.
In caso di cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile l'effettiva corresponsione dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi 10 .
Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministra
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